Art. 225 
 
 
          Partecipazione dei creditori ammessi tardivamente 
 
    1. I creditori  ammessi  a  norma  dell'articolo  208  concorrono
soltanto  alle  ripartizioni  posteriori  alla  loro  ammissione   in
proporzione del rispettivo credito, salvo il diritto di prelevare  le
quote che sarebbero loro spettate nelle  precedenti  ripartizioni  se
assistiti da cause di prelazione o se il ritardo e' dipeso  da  cause
ad essi non imputabili.