Art. 226 
 
 
 Ripartizioni e diritti in favore del creditore con domanda tardiva 
 
    1. Il creditore ammesso a norma dell'articolo 208 ha  diritto  di
concorrere  sulle  somme  gia'  distribuite  nei  limiti  di   quanto
stabilito nell'articolo 225. Il titolare di diritti su beni mobili  o
immobili, se prova che il ritardo nella presentazione  della  domanda
e' dipeso da causa non imputabile, puo' chiedere che siano sospese le
attivita' di liquidazione del bene sino all'accertamento del diritto.
Si applica l'articolo 208, comma 3.