Art. 230 
 
 
                       Pagamento ai creditori 
 
    1. Il curatore provvede al pagamento  delle  somme  assegnate  ai
creditori nel piano di ripartizione nei modi  stabiliti  dal  giudice
delegato, idonei ad assicurare la prova del pagamento stesso. 
    2. Se prima della  ripartizione  i  crediti  ammessi  sono  stati
ceduti, il curatore attribuisce le quote di  riparto  ai  cessionari,
qualora la cessione sia stata tempestivamente comunicata,  unitamente
alla documentazione che attesti, con atto recante  le  sottoscrizioni
autenticate di cedente  e  cessionario,  l'intervenuta  cessione.  In
questo caso, il curatore provvede alla rettifica formale dello  stato
passivo. Le stesse disposizioni si applicano in caso di  surrogazione
del creditore.