Art. 232 
 
 
                         Ripartizione finale 
 
    1. Approvato il conto e liquidato il compenso  del  curatore,  il
giudice delegato, sentite le proposte del curatore, ordina il riparto
finale secondo le norme precedenti. 
    2.   Nel   riparto   finale   vengono   distribuiti   anche   gli
accantonamenti precedentemente fatti. Tuttavia, se la condizione  non
si e' ancora verificata ovvero se  il  provvedimento  non  e'  ancora
passato in giudicato, la somma e' depositata nei modi  stabiliti  dal
giudice delegato, perche', verificatisi gli  eventi  indicati,  possa
essere versata ai creditori cui spetta o  fatta  oggetto  di  riparto
supplementare  fra  gli  altri  creditori.  Gli  accantonamenti   non
impediscono la chiusura della procedura. 
    3. Il giudice delegato, nel rispetto delle cause  di  prelazione,
puo' disporre  che  a  singoli  creditori  che  vi  consentono  siano
assegnati, in luogo delle somme agli  stessi  spettanti,  crediti  di
imposta del debitore non ancora rimborsati. 
    4. Per i creditori che non si presentano o sono  irreperibili  le
somme dovute sono nuovamente depositate presso l'ufficio postale o la
banca gia' indicati ai sensi dell'articolo 131. Decorsi  cinque  anni
dal deposito, le somme non riscosse dagli aventi diritto e i relativi
interessi,   se   non   richieste   da   altri   creditori,   rimasti
insoddisfatti, sono versate a cura del  depositario  all'entrata  del
bilancio dello Stato per essere riassegnate, con decreti del Ministro
dell'economia e delle finanze, allo stato di previsione del Ministero
della giustizia. 
    5. Il  giudice,  anche  se  e'  intervenuta  l'esdebitazione  del
debitore, omessa ogni formalita' non essenziale  al  contraddittorio,
su ricorso dei creditori rimasti insoddisfatti che abbiano presentato
la richiesta di cui al comma 4, dispone la distribuzione delle  somme
non riscosse fra i soli richiedenti e in base all'articolo 221.