Art. 126 Durata e finalita' dei corsi 1. I corsi di formazione professionale, della durata di tre mesi, sono articolati in tre fasi formative: a) una realizzata in modalita' telematiche e informatiche; b) una di formazione residenziale presso gli istituti di istruzione; c) una di applicazione pratica, presso la sede di assegnazione. 2. La successione temporale e la durata delle tre fasi formative sono disciplinate con decreto del Capo della polizia-Direttore generale della pubblica sicurezza. 3. I corsi perseguono gli obiettivi didattici finalizzati all'esercizio delle funzioni previste per gli appartenenti al ruolo dei sovrintendenti e al ruolo dei sovrintendenti tecnici, rispettivamente, di agenti di pubblica sicurezza e di ufficiali di polizia giudiziaria, i primi, e di agenti di pubblica sicurezza e di ufficiali di polizia giudiziaria, limitatamente alle funzioni esercitate, i secondi, sulla base di contenuti formativi ripartiti in aree di formazione giuridica, professionale e tecnico-operativa.