Art. 126 
 
                    Durata e finalita' dei corsi 
 
  1. I corsi di formazione professionale, della durata di  tre  mesi,
sono articolati in tre fasi formative: 
    a) una realizzata in modalita' telematiche e informatiche; 
    b)  una  di  formazione  residenziale  presso  gli  istituti   di
istruzione; 
    c) una di applicazione pratica, presso la sede di assegnazione. 
  2. La successione temporale e la durata delle  tre  fasi  formative
sono  disciplinate  con  decreto  del  Capo  della  polizia-Direttore
generale della pubblica sicurezza. 
  3.  I  corsi  perseguono  gli   obiettivi   didattici   finalizzati
all'esercizio delle funzioni previste per gli appartenenti  al  ruolo
dei  sovrintendenti  e   al   ruolo   dei   sovrintendenti   tecnici,
rispettivamente, di agenti di pubblica sicurezza e  di  ufficiali  di
polizia giudiziaria, i primi, e di agenti di pubblica sicurezza e  di
ufficiali  di  polizia  giudiziaria,  limitatamente   alle   funzioni
esercitate, i secondi, sulla base di contenuti formativi ripartiti in
aree di formazione giuridica, professionale e tecnico-operativa.