Art. 128 Applicazione pratica 1. Il periodo di applicazione pratica e' finalizzato all'approfondimento delle materie e degli argomenti previsti dal Piano della formazione per l'esercizio delle funzioni di ufficiale di polizia giudiziaria, di comando di piccole unita' operative o di unita' equivalenti in relazione alle specifiche mansioni. 2. Durante il periodo di applicazione pratica i frequentatori partecipano alle attivita' degli Uffici e Reparti, in aree differenziate di impiego, sotto la responsabilita' e la guida di un superiore gerarchico, al fine di partecipare, a scopo formativo, alle concrete modalita' di svolgimento delle diversificate attivita' e procedure. 3. Al termine del periodo di applicazione pratica, il dirigente dell'Ufficio o Reparto, anche sulla base delle indicazioni scritte fornite dal superiore gerarchico incaricato dell'affiancamento, formula, per ciascuno dei frequentatori, una nota valutativa basata sui parametri di cui all'articolo 109, comma 2, del cui esito si tiene conto in sede di redazione del rapporto informativo annuale ai sensi dell'articolo 62 del d.P.R. n. 335 del 1982.
Note all'art. 128: - Per il testo dell'art. 62 del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335 (Ordinamento del personale della Polizia di Stato che espleta funzioni di polizia), si veda nelle note all'art. 95.