Art. 128 
 
                        Applicazione pratica 
 
  1.   Il   periodo   di   applicazione   pratica   e'    finalizzato
all'approfondimento delle materie  e  degli  argomenti  previsti  dal
Piano della formazione per l'esercizio delle funzioni di ufficiale di
polizia giudiziaria, di comando di  piccole  unita'  operative  o  di
unita' equivalenti in relazione alle specifiche mansioni. 
  2. Durante il  periodo  di  applicazione  pratica  i  frequentatori
partecipano  alle  attivita'  degli  Uffici  e   Reparti,   in   aree
differenziate di impiego, sotto la responsabilita' e la guida  di  un
superiore gerarchico, al fine di partecipare, a scopo formativo, alle
concrete modalita' di svolgimento  delle  diversificate  attivita'  e
procedure. 
  3. Al termine del periodo di  applicazione  pratica,  il  dirigente
dell'Ufficio o Reparto, anche sulla base  delle  indicazioni  scritte
fornite  dal  superiore  gerarchico  incaricato   dell'affiancamento,
formula, per ciascuno dei frequentatori, una nota  valutativa  basata
sui parametri di cui all'articolo 109, comma  2,  del  cui  esito  si
tiene conto in sede di redazione del rapporto informativo annuale  ai
sensi dell'articolo 62 del d.P.R. n. 335 del 1982. 
 
          Note all'art. 128: 
              - Per il testo dell'art. 62 del decreto del  Presidente
          della Repubblica 24 aprile 1982, n.  335  (Ordinamento  del
          personale della Polizia di Stato che  espleta  funzioni  di
          polizia), si veda nelle note all'art. 95.