ARTICOLO 216 Regolamento di procedura 1. Le procedure di risoluzione delle controversie di cui al capo 2 della presente parte sono disciplinate dal regolamento di procedura che il Consiglio congiunto CARIFORUM-CE adotta entro tre mesi dall'applicazione provvisoria del presente accordo. 2. Le riunioni del collegio arbitrale sono aperte al pubblico conformemente al regolamento di procedura, salvo che il collegio arbitrale non decida diversamente di sua iniziativa o su istanza delle parti.