(Accordo - Art. 216)
                            ARTICOLO 216 
 
                      Regolamento di procedura 
 
1. Le procedure di risoluzione delle controversie di cui  al  capo  2
della presente parte sono disciplinate dal regolamento  di  procedura
che  il  Consiglio  congiunto  CARIFORUM-CE  adotta  entro  tre  mesi
dall'applicazione provvisoria del presente accordo. 
2. Le  riunioni  del  collegio  arbitrale  sono  aperte  al  pubblico
conformemente al regolamento di  procedura,  salvo  che  il  collegio
arbitrale non decida diversamente di  sua  iniziativa  o  su  istanza
delle parti.