(Accordo - Art. 220)
                            ARTICOLO 220 
 
                     Lodi del collegio arbitrale 
 
1. Il collegio arbitrale fa il possibile per  adottare  le  decisioni
all'unanimita'.  Qualora  risulti  pero'  impossibile  adottare   una
decisione all'unanimita', si procede a maggioranza. Il  parere  degli
arbitri dissenzienti non e' comunque pubblicato. 
2. Il lodo espone le conclusioni  di  fatto,  l'applicabilita'  delle
pertinenti disposizioni del presente  accordo  e  le  motivazioni  in
fatto e in diritto. Il comitato CARIFORUM-CE per il  commercio  e  lo
sviluppo rende pubblici i lodi  del  collegio  arbitrale,  salvo  sua
diversa decisione.