(Trattato-art. 228)
 
                              Art. 228 
 
 
  L' Austria s'impegna: 
 
    a) a non imporre ai sudditi delle Potenze  alleate  o  associate,
per quanto riguarda l'esercizio dei mestieri, delle professioni,  dei
commerci e delle industrie, alcuna esclusione che non sia  egualmente
applicabile a tutti gli stranieri senza eccezione; 
 
    b) a non sottoporre i sudditi delle Potenze alleate o  associate,
per quanto riguarda i diritti contemplati nel  paragrafo  precedente,
ad  alcuna  disciplina  o  restrizione  che  possa   direttamente   o
indirettamente infirmare le disposizioni del detto paragrafo,  o  che
sia diversa o piu' svantaggiosa di quelle che si  applicheranno  agli
stranieri, sudditi della nazione piu' favorita; 
 
    c) a non sottoporre i sudditi delle Potenze alleate o  associate,
i loro beni, diritti e interessi, le societa' o associazioni  in  cui
sono  interessati,  ad  alcun  onere,  tassa  od  imposta  diretta  o
indiretta, diversa o piu' alta di quello cui sono o  potranno  essere
soggetti i propri sudditi, o i loro beni e interessi; 
 
    d) a non imporre ai sudditi delle  Potenze  alleate  o  associate
alcuna restrizione che non fosse applicabile ai sudditi  delle  dette
Potenze il 1° luglio 1914, a meno che la stessa restrizione  non  sia
egualmente imposta ai propri sudditi.