(Trattato-art. 230)
 
                              Art. 230 
 
 
  L'Austria s'impegna a riconoscere la nuova nazionalita'  che  sara'
stata o sara' acquisita dai propri sudditi in base alle  leggi  delle
Potenze alleate o associate, e  conformemente  alle  decisioni  delle
autorita'  competenti  delle  dette  Potenze,  sia  per  effetto   di
naturalizzazione, sia per effetto delle clausole d'un trattato,  e  a
sciogliere sotto ogni riguardo i detti sudditi,  in  seguito  a  tale
acquisto d'una nuova nazionalita',  da  ogni  vincolo  di  dipendenza
verso il loro paese di origine.