Art. 230 L'Austria s'impegna a riconoscere la nuova nazionalita' che sara' stata o sara' acquisita dai propri sudditi in base alle leggi delle Potenze alleate o associate, e conformemente alle decisioni delle autorita' competenti delle dette Potenze, sia per effetto di naturalizzazione, sia per effetto delle clausole d'un trattato, e a sciogliere sotto ogni riguardo i detti sudditi, in seguito a tale acquisto d'una nuova nazionalita', da ogni vincolo di dipendenza verso il loro paese di origine.