(Trattato-art. 231)
 
                              Art. 231 
 
 
  Le Potenze alleate o associate potranno nominare consoli  generali,
consoli, viceconsoli o agenti consolari  nelle  citta'  e  nei  porti
dell'Austria. L'Austria s'impegna ad approvare  la  designazione  dei
detti consoli generali, consoli, viceconsoli e agenti  consolari,  di
cui le saranno notificati i nomi, e ad ammetterli all'esercizio delle
loro funzioni in conformita' delle norme e degli usi vigenti.