Art. 231 Le Potenze alleate o associate potranno nominare consoli generali, consoli, viceconsoli o agenti consolari nelle citta' e nei porti dell'Austria. L'Austria s'impegna ad approvare la designazione dei detti consoli generali, consoli, viceconsoli e agenti consolari, di cui le saranno notificati i nomi, e ad ammetterli all'esercizio delle loro funzioni in conformita' delle norme e degli usi vigenti.