(Regolamento-art. 339)
 
                              Art. 339. 
 
 
  I funzionari suddetti ordinano il pagamento  delle  spese  mediante
assegni  tratti  sullo  stabilimento  bancario  presso  il  quale  fu
disposta l'apertura di credito a loro favore. 
 
  Tali assegni vengono emessi per l'importo netto, sono  firmati  dal
funzionario delegato ed anche dal capo dell'ufficio contabile  quando
vi sia. 
 
  Alla liquidazione delle spese ed alla emissione degli assegni  sono
estese, per quanto applicabili, le disposizioni dell'articolo 288 del
presente regolamento.