(Regolamento-art. 341)
 
                              Art. 341. 
 
 
  I  modelli  per  gli  assegni  sono,  con  le  opportune   cautele,
somministrati  a  cura  della  direzione  generale  del  tesoro  alle
intendenze di finanza incaricate della custodia dei  valori  bollati,
alle quali i singoli ufficiali delegati rivolgono le richieste per la
somministrazione delle quantita' occorrenti. 
 
  Presso le dette intendenze i  modelli  stessi  sono  custoditi  dai
consegnatari di valori bollati  che  ne  tengono  conto  in  apposito
registro di carico e scarico e ne sono responsabili. 
 
  I funzionari delegati, da parte loro, sono responsabili dei modelli
ritirati e debbono, anche essi, tenere analogo registro. 
 
  Alla fine dell'esercizio o quando vengono a cessare gli incarichi o
servizi di natura transitoria, il funzionario  deve  restituire  alla
intendenza, che ne rilascia ricevuta, i modelli in  bianco  e  quelli
annullati, anche perche' emessi e  non  consegnati,  rimasti  in  suo
possesso, accompagnandoli con un estratto sintetico delle  risultanze
finali del proprio registro. 
 
  Le suindicate intendenze, raccolti i modelli  loro  pervenuti  come
sopra,  li  restituiscono  alla  fine  dell'esercizio  e  debitamente
annullati colle norme stabilite dalla direzione generale del  tesoro,
insieme alla propria rimanenza e ad un estratto sintetico del proprio
registro  di  carico  e  scarico,  redatto  in  doppio  esemplare   e
certificato conforme dall'intendente e dal direttore di ragioneria. 
 
  La  direzione  generale  del  tesoro  provvede,   dopo   cio',   in
conformita' all'ultimo comma del precedente art. 306. 
 
  Alla  conservazione  e  tenuta  dei  modelli  sono  applicabili  le
disposizioni  dell'art.  239   del   presente   regolamento   e   per
l'annullamento di essi si osservano le norme di cui all'articolo 322.