(Regolamento-art. 342)
 
                              Art. 342. 
 
 
  Gli assegni emessi sono allibrati  dal  funzionario  delegato,  sia
distintamente per ciascun capitolo nelle scritture  di  cui  all'art.
332, sia ordinatamente per numero progressivo in apposito libro,  con
l'indicazione dell'ammontare netto, nonche' della data  di  emissione
di ciascun assegno e di quella di  consegna  dell'assegno  stesso  al
creditore o dell'altra sotto la quale  il  funzionario  stesso  abbia
riscosso gli assegni da lui tratti  a  proprio  favore  a  norma  dei
successivi articoli. 
 
  In base a tali scritturazioni il funzionario compila  i  rendiconti
di cui al precedente art. 333.