(Regolamento-art. 343)
 
                              Art. 343. 
 
 
  La  consegna   degli   assegni   ai   prenditori   viene   eseguita
dall'ufficiale  delegato  o  direttamente,  o  a  mezzo   di   uffici
governativi aventi sede nella localita'  dove  il  prenditore  ha  il
proprio domicilio reale od eletto, ovvero a mezzo  postale  nei  modi
stabiliti all'art. 314.