(Regolamento-art. 344)
 
                              Art. 344. 
 
 
  Ciascun funzionario delegato redige, giornalmente, un elenco  degli
assegni da lui emessi  descrivendo  gli  assegni  stessi  per  numero
ordinale e per importo netto. 
 
  Tale elenco e' da  compilarsi  in  tre  esemplari.  Due  di  questi
vengono,  insieme  ai   talloni   degli   assegni,   trasmessi   allo
stabilimento dell'istituto bancario che deve provvedere al pagamento,
il  quale  ne  restituisce  uno  per   ricevuta.   Il   terzo   viene
contemporaneamente  inviato  alla  delegazione   del   tesoro   della
provincia dove risiede lo stabilimento sopra detto.