(Regolamento-art. 345)
 
                              Art. 345. 
 
 
  Le ricevute  degli  assegni  che  il  funzionario  delegato  ritiri
personalmente dai prenditori o che gli  pervengano  da  altri  uffici
incaricati della consegna, sono dal funzionario stesso, dopo eseguite
le allibrazioni di cui all'art. 342, unite alle matrici degli assegni
rispettivi e trasmesse con queste, a corredo dei propri rendiconti.