(Regolamento-art. 346)
 
                              Art. 346. 
 
 
  I funzionari delegati sono personalmente responsabili  delle  somme
prelevate in proprio sui crediti aperti a loro favore. 
 
  Essi devono limitare i prelevamenti alle sole somme occorrenti  per
i pagamenti che non sia possibile disporre mediante assegni a  favore
dei creditori. 
 
  Delle somme prelevate non possono fare uso diverso  da  quello  per
cui vennero autorizzati ad effettuare il prelevamento e sono soggetti
agli obblighi imposti ai depositari dalle leggi civili. 
 
  E' vietato il deposito da parte di detti funzionari delle somme che
rimanessero temporaneamente a loro mani presso banche o istituti.  In
casi eccezionali ed esclusivamente per i funzionari non residenti nel
luogo  dove  trovasi  lo  stabilimento  presso  il  quale  essi  sono
accreditati, possono essere autorizzati  depositi  presso  banche  od
istituti  espressamente  designati,  di  concerto  con  la  direzione
generale del tesoro, dall'amministrazione dalla  quale  i  funzionari
dipendono. 
 
  Gli interessi realizzati su tali depositi sono versati a favore del
bilancio dello Stato. 
 
  In caso di trasgressione al disposto del precedente comma  secondo,
ferme tutte le responsabilita' conseguenti dagli effettuati  depositi
di  somme  senza  autorizzazione,  il  funzionario  e'  passibile  di
penalita' pecuniaria da infliggersi mediante decreto  ministeriale  e
da trattenersi  sulle  competenze  del  funzionario,  in  misura  non
inferiore al doppio  importo  degli  interessi  maturati  durante  il
periodo di giacenza, i quali restano pure devoluti allo Stato.