(Regolamento-art. 347)
 
                              Art. 347. 
 
 
  Se dal rendiconto l'ufficiale delegato risulti in credito per somme
da lui pagate in eccedenza a quelle da lui  prelevate,  il  pagamento
del saldo a credito viene eseguito con ordinativo diretto. 
 
  Qualora i rendiconti di un funzionario delegato  chiudano  con  una
rimanenza a credito sopra alcuni  capitoli  di  bilancio  e  con  una
rimanenza a debito su altri  capitoli,  gli  ordinativi  di  saldo  a
favore del funzionario stesso, a carico dei primi  capitoli,  possono
accreditarsi per l'importo corrispondente  alle  rimanenze  a  debito
sugli altri capitoli.