(Regolamento-art. 349)
 
                              Art. 349. 
 
 
  Dalle  disposizioni  dei  precedenti  articoli  347  e   348   sono
eccettuati gli enti militari che ricevono i  fondi  dagli  uffici  di
corpo  d'armata  a  termini  dell'art.  326  i  quali,   al   termine
dell'esercizio o alla  chiusura  del  rendiconto  suppletivo  di  cui
all'art. 61 della legge, richiedono all'ufficio del corpo d'armata le
somme risultanti a loro  credito  o  versano  al  medesimo  le  somme
risultanti a loro debito.