(Regolamento-art. 350)
 
                              Art. 350. 
 
 
  I funzionari a  favore  dei  quali  vennero  ordinate  aperture  di
credito e quelli che ai medesimi subentrassero, debbono  trasmettere,
in apposita lettera  di  ufficio,  al  direttore  dello  stabilimento
dell'istituto  presso  il  quale  l'apertura  di  credito  sia  stata
effettuata, la propria firma autografa. 
 
  Per la firma degli assegni da emettersi dagli enti  militari  sulle
aperture di credito disposte a loro favore, e per la  riscossione  di
quelli ad essi intestati si osservano le disposizioni dei regolamenti
speciali.