(Codice Penale-art. 452 quater)
                          Art. 452-quater. 
 
                     (( (Disastro ambientale).)) 
 
  ((Fuori dai casi previsti dall'articolo 434, chiunque  abusivamente
cagiona un disastro ambientale e' punito con la reclusione da  cinque
a quindici anni. Costituiscono disastro ambientale alternativamente: 
    1) l'alterazione irreversibile dell'equilibrio di un ecosistema; 
    2)  l'alterazione  dell'equilibrio  di  un  ecosistema   la   cui
eliminazione risulti particolarmente onerosa e conseguibile solo  con
provvedimenti eccezionali; 
    3) l'offesa alla pubblica incolumita' in ragione della  rilevanza
del fatto per l'estensione della compromissione o  dei  suoi  effetti
lesivi ovvero  per  il  numero  delle  persone  offese  o  esposte  a
pericolo. 
 
  Quando il disastro e'  prodotto  in  un'area  naturale  protetta  o
sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale,  storico,  artistico,
architettonico o archeologico, ovvero in danno di  specie  animali  o
vegetali protette, la pena e' aumentata.))