Art. 369 (Rapporti tra il giudice istruttore e il pubblico ministero) Compiuta l'istruzione, il giudice istruttore, se il reato e' di competenza della corte d'assise, comunica gli atti al procuratore generale presso la corte d'appello; in ogni altro caso li comunica al procuratore del Re. Il procuratore generale o il procuratore del Re presenta le sue requisitorie al giudice istruttore.