(Codice di procedura penale-art. 369)
 
                              Art. 369 
 
    (Rapporti tra il giudice istruttore e il pubblico ministero) 
 
  Compiuta l'istruzione, il giudice istruttore, se  il  reato  e'  di
competenza della corte d'assise, comunica  gli  atti  al  procuratore
generale presso la corte d'appello; in ogni altro caso li comunica al
procuratore del Re. 
 
  Il procuratore generale o il procuratore del  Re  presenta  le  sue
requisitorie al giudice istruttore.