Art. 369
(Rapporti tra il giudice istruttore e il pubblico ministero)
Compiuta l'istruzione, il giudice istruttore, se il reato e' di
competenza della corte d'assise, comunica gli atti al procuratore
generale presso la corte d'appello; in ogni altro caso li comunica al
procuratore del Re.
Il procuratore generale o il procuratore del Re presenta le sue
requisitorie al giudice istruttore.