(Codice di procedura penale-art. 370)
 
                              Art. 370 
 
                 (Richiesta di ulteriore istruzione) 
 
  Se il pubblico  ministero  ritiene  che  l'istruzione  deve  essere
proseguita, restituisce con le proprie  requisitorie  specifiche  gli
atti  al  giudice  istruttore.  Questi,  compiute  senza  ritardo  le
indagini  richieste,  rimette  nuovamente  gli   atti   al   pubblico
ministero.