(Codice di procedura penale-art. 371)
 
                              Art. 371 
 
                (Requisitorie del pubblico ministero) 
 
  Le requisitorie con le  quali  il  pubblico  ministero  chiede  che
l'istruzione sia  chiusa  sono  notificate  alle  parti  private  per
estratto, che contiene: 
 
  1°   le   generalita'   dell'imputato   o   quant'altro   valga   a
identificarlo, e, se e' il caso, le  generalita'  delle  altre  parti
private; 
 
  2°  l'enunciazione  del  fatto,  del  titolo   del   reato,   delle
circostanze  aggravanti   e   di   quelle   che   possono   importare
l'applicazione di misure di sicurezza, con l'indicazione dei relativi
articoli di legge; 
 
  3° le conclusioni.