Art. 371 (Requisitorie del pubblico ministero) Le requisitorie con le quali il pubblico ministero chiede che l'istruzione sia chiusa sono notificate alle parti private per estratto, che contiene: 1° le generalita' dell'imputato o quant'altro valga a identificarlo, e, se e' il caso, le generalita' delle altre parti private; 2° l'enunciazione del fatto, del titolo del reato, delle circostanze aggravanti e di quelle che possono importare l'applicazione di misure di sicurezza, con l'indicazione dei relativi articoli di legge; 3° le conclusioni.