Art. 372 (Deposito in cancelleria e facolta' dei difensori) Gli atti e i documenti del processo sono depositati in cancelleria. Il giudice, quando le cose sequestrate non sono depositate in cancelleria, puo' ordinare che siano lasciate nel luogo dove si trovano custodite. I difensori hanno facolta' di prendere visione di ogni cosa, di estrarre copia degli atti e dei documenti e di presentare le istanze e le memorie che ritengono opportune, entro cinque giorni dall'avviso che deve essere fatto notificare a cura del cancelliere ai difensori medesimi. Il giudice istruttore puo', a domanda dei difensori e per giusta causa, prorogare il termine per una volta sola e per quel tempo che egli ritiene assolutamente indispensabile. Scaduto il termine, il giudice istruttore deve provvedere entro quindici giorni nel modo indicato negli articoli seguenti.