(Codice di procedura penale-art. 372)
 
                              Art. 372 
 
         (Deposito in cancelleria e facolta' dei difensori) 
 
  Gli atti e i documenti del processo sono depositati in cancelleria.
Il giudice,  quando  le  cose  sequestrate  non  sono  depositate  in
cancelleria, puo' ordinare che  siano  lasciate  nel  luogo  dove  si
trovano custodite. 
 
  I difensori hanno facolta' di prendere visione  di  ogni  cosa,  di
estrarre copia degli atti e dei documenti e di presentare le  istanze
e le memorie che ritengono opportune, entro cinque giorni dall'avviso
che deve essere fatto notificare a cura del cancelliere ai  difensori
medesimi. 
 
  Il giudice istruttore puo', a domanda dei difensori  e  per  giusta
causa, prorogare il termine per una volta sola e per quel  tempo  che
egli ritiene assolutamente indispensabile. 
 
  Scaduto il termine, il giudice  istruttore  deve  provvedere  entro
quindici giorni nel modo indicato negli articoli seguenti.