Art. 373 (Dissenso tra il giudice istruttore e il pubblico ministero sulla competenza del giudice ordinario) Il giudice istruttore, se ritiene che la cognizione del fatto appartiene all'Autorita' giudiziaria ordinaria, e il pubblico ministero ha chiesto invece la trasmissione degli atti ad un'altra Autorita', provvede con ordinanza alla restituzione degli atti al pubblico ministero, il quale ha obbligo di presentare senz'altro le sue requisitorie definitive in merito, salva la facolta' di proporre la questione di competenza nel dibattimento.