(Codice di procedura penale-art. 373)
 
                              Art. 373 
 
(Dissenso tra il giudice istruttore e  il  pubblico  ministero  sulla
                  competenza del giudice ordinario) 
 
  Il giudice istruttore, se  ritiene  che  la  cognizione  del  fatto
appartiene  all'Autorita'  giudiziaria  ordinaria,  e   il   pubblico
ministero ha chiesto invece la trasmissione degli  atti  ad  un'altra
Autorita', provvede con ordinanza alla  restituzione  degli  atti  al
pubblico ministero, il quale ha obbligo di presentare  senz'altro  le
sue requisitorie definitive in merito, salva la facolta' di  proporre
la questione di competenza nel dibattimento.