Art. 374 (Sentenza di rinvio a giudizio) Il giudice istruttore, se riconosce che il fatto costituisce un reato di competenza dell'Autorita' giudiziaria ordinaria, e che vi sono sufficienti prove a carico dell'imputato per rinviarlo a giudizio, ordina con sentenza il rinvio dell'imputato avanti la corte, il tribunale o il pretore competente, salvo che ritenga di concedere il perdono giudiziale. Con la stessa sentenza, se non ha disposto anteriormente, puo' dare i provvedimenti menzionati nell'articolo 301 ovvero puo' modificarli o revocarli.