(Codice di procedura penale-art. 374)
 
                              Art. 374 
 
                   (Sentenza di rinvio a giudizio) 
 
  Il giudice istruttore, se riconosce che  il  fatto  costituisce  un
reato di competenza dell'Autorita' giudiziaria ordinaria,  e  che  vi
sono  sufficienti  prove  a  carico  dell'imputato  per  rinviarlo  a
giudizio, ordina con  sentenza  il  rinvio  dell'imputato  avanti  la
corte, il tribunale o il pretore competente,  salvo  che  ritenga  di
concedere il perdono giudiziale. 
 
  Con la stessa sentenza, se non ha disposto anteriormente, puo' dare
i provvedimenti menzionati nell'articolo 301 ovvero puo'  modificarli
o revocarli.