(Codice di procedura penale-art. 375)
 
                              Art. 375 
 
(Provvedimenti relativi alla liberta' personale dell'imputato in caso
                        di rinvio a giudizio) 
 
  Con la sentenza che rinvia a giudizio per un reato per il quale  la
legge non consente il  mandato  di  cattura,  il  giudice  ordina  la
liberazione dell'imputato detenuto o soggetto ad altri vincoli  della
liberta'. 
 
  Il giudice con la sentenza che rinvia a giudizio ordina la  cattura
dell'imputato se questi non e' gia' detenuto per il reato per cui  si
procede, quando si tratta di delitto per il quale la legge impone  il
mandato di cattura. Quando il mandato di cattura e' facoltativo o  e'
stato sospeso a' termini dell'articolo 259, il giudice puo'  ordinare
la cattura. 
 
  Quando e' stata  conceduta  la  liberta'  provvisoria,  il  giudice
istruttore ha facolta' di ordinare la cattura. 
 
  Per l'esecuzione delle disposizioni  della  sentenza  di  rinvio  a
giudizio concernenti la cattura, il giudice istruttore emette mandato
di cattura. 
 
  Se non vi e' sospetto di fuga, il giudice istruttore, prima di  far
eseguire il mandato di  cattura,  puo'  far  notificare  all'imputato
l'ingiunzione di costituirsi in carcere entro ventiquattro ore.