Art. 375 (Provvedimenti relativi alla liberta' personale dell'imputato in caso di rinvio a giudizio) Con la sentenza che rinvia a giudizio per un reato per il quale la legge non consente il mandato di cattura, il giudice ordina la liberazione dell'imputato detenuto o soggetto ad altri vincoli della liberta'. Il giudice con la sentenza che rinvia a giudizio ordina la cattura dell'imputato se questi non e' gia' detenuto per il reato per cui si procede, quando si tratta di delitto per il quale la legge impone il mandato di cattura. Quando il mandato di cattura e' facoltativo o e' stato sospeso a' termini dell'articolo 259, il giudice puo' ordinare la cattura. Quando e' stata conceduta la liberta' provvisoria, il giudice istruttore ha facolta' di ordinare la cattura. Per l'esecuzione delle disposizioni della sentenza di rinvio a giudizio concernenti la cattura, il giudice istruttore emette mandato di cattura. Se non vi e' sospetto di fuga, il giudice istruttore, prima di far eseguire il mandato di cattura, puo' far notificare all'imputato l'ingiunzione di costituirsi in carcere entro ventiquattro ore.