Art. 376 (Condizioni per il rinvio a giudizio o per il proscioglimento) Non si puo' ordinare il rinvio a giudizio, ne' dichiarare non doversi procedere per insufficienza di prove, se l'imputato non e' stato interrogato sul fatto costituente l'oggetto dell'imputazione ovvero se il fatto non e' stato enunciato in un mandato rimasto senza effetto. Questa disposizione si osserva a pena di nullita'.