(Codice di procedura penale-art. 376)
 
                              Art. 376 
 
   (Condizioni per il rinvio a giudizio o per il proscioglimento) 
 
  Non si puo' ordinare il  rinvio  a  giudizio,  ne'  dichiarare  non
doversi procedere per insufficienza di prove, se  l'imputato  non  e'
stato interrogato sul fatto  costituente  l'oggetto  dell'imputazione
ovvero se il fatto non e' stato enunciato in un mandato rimasto senza
effetto. 
 
  Questa disposizione si osserva a pena di nullita'.