(Codice di procedura penale-art. 377)
 
                              Art. 377 
 
       (Sanatoria delle nullita' verificatesi nell'istruzione) 
 
  Le nullita' incorse nell'istruzione formale  sono  sanate,  se  non
vengono dedotte, con dichiarazione scritta e  motivata  ricevuta  dal
cancelliere  del  giudice  istruttore,  entro  cinque  giorni   dalla
scadenza del termine indicato nell'articolo 372.