(Codice di procedura penale-art. 378)
 
                              Art. 378 
 
                    (Sentenza di proscioglimento) 
 
  Se il fatto non sussiste, se l'imputato non lo ha commesso,  se  si
tratta di persona non imputabile o di persona non punibile perche' il
fatto non costituisce reato o per un'altra ragione, se  il  reato  e'
estinto, se l'azione penale non avrebbe potuto  essere  iniziata,  se
l'azione penale non puo' essere  proseguita,  il  giudice  istruttore
dichiara con sentenza non doversi procedere,  enunciandone  la  causa
nel dispositivo. Il giudice pronuncia sentenza con cui  dichiara  non
doversi procedere perche' il fatto non sussiste o perche'  l'imputato
non lo ha commesso, tanto nel caso in cui vi e' la prova che il fatto
non sussiste o che l'imputato non lo ha commesso, quanto nel caso  in
cui manca del tutto la prova che il fatto sussiste o  che  l'imputato
lo ha commesso. 
 
  Se non  risultano  sufficienti  prove  per  rinviare  l'imputato  a
giudizio, il giudice dichiara con sentenza non doversi procedere  per
insufficienza di prove. 
 
  Se sono ignoti coloro che  hanno  commesso  il  reato,  il  giudice
pronuncia sentenza con cui dichiara non doversi  procedere  per  tale
causa.