Art. 378 (Sentenza di proscioglimento) Se il fatto non sussiste, se l'imputato non lo ha commesso, se si tratta di persona non imputabile o di persona non punibile perche' il fatto non costituisce reato o per un'altra ragione, se il reato e' estinto, se l'azione penale non avrebbe potuto essere iniziata, se l'azione penale non puo' essere proseguita, il giudice istruttore dichiara con sentenza non doversi procedere, enunciandone la causa nel dispositivo. Il giudice pronuncia sentenza con cui dichiara non doversi procedere perche' il fatto non sussiste o perche' l'imputato non lo ha commesso, tanto nel caso in cui vi e' la prova che il fatto non sussiste o che l'imputato non lo ha commesso, quanto nel caso in cui manca del tutto la prova che il fatto sussiste o che l'imputato lo ha commesso. Se non risultano sufficienti prove per rinviare l'imputato a giudizio, il giudice dichiara con sentenza non doversi procedere per insufficienza di prove. Se sono ignoti coloro che hanno commesso il reato, il giudice pronuncia sentenza con cui dichiara non doversi procedere per tale causa.