Art. 379 (Concessione del perdono giudiziale) Quando i risultati dell'istruzione sarebbero tali da autorizzare il rinvio a giudizio dell'imputato, il giudice, se ritiene di concedere il perdono giudiziale ai termini dell'articolo 169 del codice penale, pronuncia sentenza con cui dichiara non doversi procedere, enunciandone la causa nel dispositivo.