(Codice di procedura penale-art. 379)
 
                              Art. 379 
 
                (Concessione del perdono giudiziale) 
 
  Quando i risultati dell'istruzione sarebbero tali da autorizzare il
rinvio a giudizio dell'imputato, il giudice, se ritiene di  concedere
il perdono giudiziale ai termini dell'articolo 169 del codice penale,
pronuncia  sentenza  con  cui   dichiara   non   doversi   procedere,
enunciandone la causa nel dispositivo.