(Codice di procedura penale-art. 380)
 
                              Art. 380 
 
(Provvedimenti della  sentenza  di  proscioglimento  che  accerta  la
                          falsita' in atti) 
 
  Qualora, nonostante la dichiarazione di non doversi procedere,  sia
accertata la falsita' di un atto  o  di  un  documento,  questa  deve
essere dichiarata nella sentenza e si osservano le disposizioni degli
articoli 480 e 481.