Art. 381 (Provvedimenti relativi alla liberta' personale del prosciolto) In ogni caso di proscioglimento, se il prosciolto si trova detenuto o soggetto a liberta' vincolata, il giudice con la sentenza ne ordina la liberazione. E' ordinata parimenti la cessazione delle pene accessorie e delle misure di sicurezza gia' provvisoriamente applicate e che debbono essere revocate in conseguenza del proscioglimento e sono applicate le misure di sicurezza a norma del codice penale.