(Codice di procedura penale-art. 381)
 
                              Art. 381 
 
   (Provvedimenti relativi alla liberta' personale del prosciolto) 
 
  In ogni caso di proscioglimento, se il prosciolto si trova detenuto
o soggetto a liberta' vincolata, il giudice con la sentenza ne ordina
la liberazione. 
 
  E' ordinata parimenti la cessazione delle pene accessorie  e  delle
misure di sicurezza gia' provvisoriamente  applicate  e  che  debbono
essere revocate in conseguenza del proscioglimento e  sono  applicate
le misure di sicurezza a norma del codice penale.