(Codice di procedura penale-art. 382)
 
                              Art. 382 
 
(Condanna del querelante, in caso di  proscioglimento  dell'imputato,
                       alle spese e ai danni) 
 
  Con la sentenza di proscioglimento, quando si tratta di  reato  per
il quale si procede a querela della persona offesa, il querelante  e'
condannato alle spese del procedimento anticipate dallo Stato,  salvo
che il proscioglimento sia pronunciato per  concessione  del  perdono
giudiziale o per un'altra causa estintiva del reato sopravvenuta dopo
la presentazione della querela. 
 
  Il giudice,  quando  ne  e'  fatta  domanda,  condanna  inoltre  il
querelante alla rifusione delle spese a favore dell'imputato e, se il
querelante  si  e'  costituito  parte  civile,  anche  a  favore  del
responsabile civile, citato o intervenuto. Quando  concorrono  giusti
motivi, queste spese possono essere compensate in tutto o  in  parte.
Non e' pronunciata condanna alle spese nel  caso  di  proscioglimento
per insufficienza di prove  o  per  una  causa  estintiva  del  reato
sopravvenuta dopo la presentazione della querela. Il giudice,  se  vi
e' colpa grave, puo' altresi' condannare, quando ne e' fatta domanda,
il querelante a risarcire i  danni  all'imputato  e  al  responsabile
civile. 
 
  Se il reato e' estinto per remissione, si applicano le disposizioni
dell'articolo 14.