Art. 382 (Condanna del querelante, in caso di proscioglimento dell'imputato, alle spese e ai danni) Con la sentenza di proscioglimento, quando si tratta di reato per il quale si procede a querela della persona offesa, il querelante e' condannato alle spese del procedimento anticipate dallo Stato, salvo che il proscioglimento sia pronunciato per concessione del perdono giudiziale o per un'altra causa estintiva del reato sopravvenuta dopo la presentazione della querela. Il giudice, quando ne e' fatta domanda, condanna inoltre il querelante alla rifusione delle spese a favore dell'imputato e, se il querelante si e' costituito parte civile, anche a favore del responsabile civile, citato o intervenuto. Quando concorrono giusti motivi, queste spese possono essere compensate in tutto o in parte. Non e' pronunciata condanna alle spese nel caso di proscioglimento per insufficienza di prove o per una causa estintiva del reato sopravvenuta dopo la presentazione della querela. Il giudice, se vi e' colpa grave, puo' altresi' condannare, quando ne e' fatta domanda, il querelante a risarcire i danni all'imputato e al responsabile civile. Se il reato e' estinto per remissione, si applicano le disposizioni dell'articolo 14.