(Codice di procedura penale-art. 385)
 
                              Art. 385 
 
       (Nullita' e rettificazione della sentenza istruttoria) 
 
  La sentenza e' nulla se manca l'enunciazione del fatto o del titolo
del reato, se manca o e' contradittoria la motivazione, se manca o e'
incompleto nei suoi elementi essenziali il dispositivo. E'  parimenti
nulla se manca la sottoscrizione del giudice  che  l'ha  pronunciata.
Quando per assoluta impossibilita'  non  e'  sottoscritta  da  questo
giudice, e' sottoscritta dal presidente del tribunale,  con  menzione
della causa della sostituzione. Se la sentenza e'  pronunciata  dalla
sezione istruttoria si provvede, in caso d'impedimento di alcuno  dei
giudici, a norma del capoverso dell'articolo 474. 
 
  Quando si tratta di sentenza  di  rinvio  a  giudizio  le  predette
nullita' e quella preveduta dall'articolo 376  possono  farsi  valere
soltanto nel giudizio, purche'  siano  proposte  immediatamente  dopo
compiute  per  la  prima   volta   le   formalita'   d'apertura   del
dibattimento. 
 
  Se mancano altri requisiti non richiesti a  pena  di  nullita',  il
giudice che ha pronunciato la sentenza provvede, anche d'ufficio, con
le forme stabilite per la correzione degli errori materiali, a  norma
dell'articolo 149.