Art. 385 (Nullita' e rettificazione della sentenza istruttoria) La sentenza e' nulla se manca l'enunciazione del fatto o del titolo del reato, se manca o e' contradittoria la motivazione, se manca o e' incompleto nei suoi elementi essenziali il dispositivo. E' parimenti nulla se manca la sottoscrizione del giudice che l'ha pronunciata. Quando per assoluta impossibilita' non e' sottoscritta da questo giudice, e' sottoscritta dal presidente del tribunale, con menzione della causa della sostituzione. Se la sentenza e' pronunciata dalla sezione istruttoria si provvede, in caso d'impedimento di alcuno dei giudici, a norma del capoverso dell'articolo 474. Quando si tratta di sentenza di rinvio a giudizio le predette nullita' e quella preveduta dall'articolo 376 possono farsi valere soltanto nel giudizio, purche' siano proposte immediatamente dopo compiute per la prima volta le formalita' d'apertura del dibattimento. Se mancano altri requisiti non richiesti a pena di nullita', il giudice che ha pronunciato la sentenza provvede, anche d'ufficio, con le forme stabilite per la correzione degli errori materiali, a norma dell'articolo 149.