Art. 386 (Trasmissione delle sentenze di rinvio a giudizio) Le sentenze di rinvio a giudizio sono trasmesse, entro due giorni da quello in cui vennero depositate ai termini dell'articolo 151, alla cancelleria del giudice competente. Con le dette sentenze sono trasmessi gli atti del procedimento e le cose sequestrate, qualora non sia necessario custodirle altrove.