(Codice di procedura penale-art. 386)
 
                              Art. 386 
 
         (Trasmissione delle sentenze di rinvio a giudizio) 
 
  Le sentenze di rinvio a giudizio sono trasmesse, entro  due  giorni
da quello in cui vennero depositate  ai  termini  dell'articolo  151,
alla cancelleria del giudice competente. Con le dette  sentenze  sono
trasmessi gli atti del procedimento e le  cose  sequestrate,  qualora
non sia necessario custodirle altrove.