(Codice di procedura penale-art. 387)
 
                              Art. 387 
 
    (Impugnazioni delle sentenze istruttorie di proscioglimento) 
 
  Il procuratore generale e il procuratore del Re  possono  appellare
contro la sentenza con la quale il giudice istruttore  ha  dichiarato
non doversi procedere. Sull'appello decide la sezione istruttoria. 
 
  Il procuratore generale puo' ricorrere  per  cassazione  contro  la
sentenza con la quale la sezione istruttoria, in  primo  grado  o  in
grado d'appello, ha dichiarato non doversi procedere. 
 
  L'imputato  puo'  appellare  alla  sezione  istruttoria  contro  la
sentenza del giudice  istruttore  e  puo'  ricorrere  per  cassazione
contro  la  sentenza  della  sezione  istruttoria,  quando  e'  stato
dichiarato non doversi procedere per insufficienza  di  prove  o  per
concessione del perdono giudiziale, se si tratta di  delitto  per  il
quale la legge stabilisce la pena della reclusione o  una  pena  piu'
grave.