Art. 387 (Impugnazioni delle sentenze istruttorie di proscioglimento) Il procuratore generale e il procuratore del Re possono appellare contro la sentenza con la quale il giudice istruttore ha dichiarato non doversi procedere. Sull'appello decide la sezione istruttoria. Il procuratore generale puo' ricorrere per cassazione contro la sentenza con la quale la sezione istruttoria, in primo grado o in grado d'appello, ha dichiarato non doversi procedere. L'imputato puo' appellare alla sezione istruttoria contro la sentenza del giudice istruttore e puo' ricorrere per cassazione contro la sentenza della sezione istruttoria, quando e' stato dichiarato non doversi procedere per insufficienza di prove o per concessione del perdono giudiziale, se si tratta di delitto per il quale la legge stabilisce la pena della reclusione o una pena piu' grave.