(Codice di procedura penale-art. 388)
 
                              Art. 388 
 
(Procedimento in caso  di  rimessione  dell'istruzione  alla  sezione
                            istruttoria) 
 
  Quando l'istruzione e' stata rimessa alla sezione  istruttoria,  si
applicano le disposizioni di questo titolo, sostituito al procuratore
del  Re   il   procuratore   generale   e   al   giudice   istruttore
rispettivamente il consigliere delegato  e  la  sezione  istruttoria,
alla quale esclusivamente spettano le decisioni  sulla  competenza  e
quelle definitive sull'istruzione.