Art. 388 (Procedimento in caso di rimessione dell'istruzione alla sezione istruttoria) Quando l'istruzione e' stata rimessa alla sezione istruttoria, si applicano le disposizioni di questo titolo, sostituito al procuratore del Re il procuratore generale e al giudice istruttore rispettivamente il consigliere delegato e la sezione istruttoria, alla quale esclusivamente spettano le decisioni sulla competenza e quelle definitive sull'istruzione.