(Testo unico-art. 200)
                              Art. 200. 
 
(Articoli 99 e 110, R. decreto 30 settembre 1923, n. 2102 - Art.  70,
        comma 1°, R. decreto-legge 28 agosto 1931, n. 1227). 
 
  L'Ente o gli Enti promotori della istituzione di una Universita'  o
di un Istituto superiore libero debbono  rassegnare  al  Ministro  lo
schema del relativo statuto, allegando una motivata  relazione  e  un
documentato piano finanziario. 
  Il  Ministro  accerta  se  lo  schema,  nel  suo   complesso,   sia
rispondente all'interesse  generale  degli  studi  e  dell'istruzione
superiore e, in particolare, se il piano finanziario sia adeguato  al
raggiungimento dei fini prefissi. Si provvede  quindi  osservando  le
norme di cui all'art.  17  che  valgono  altresi'  per  le  eventuali
modificazioni da apportarsi agli statuti, Le disposizioni peraltro di
cui alle lettere d) ed  e)  dell'articolo  successivo  sono  soggette
all'approvazione del Ministro per l'educazione nazionale, di concerto
con quello delle finanze.