(Testo unico-art. 201)
                              Art. 201. 
 
(Articoli 100, comma 1°, 101, commi 1° e 2°, 103, 106 comma 1°, e 180
R. decreto 30 settembre  1923,  n.  2102  -  Art.  7,  comma  1°,  R.
decreto-legge 25 settembre 1924, n. 1585 - Articoli 2 e 70, comma 1°,
              R decreto-legge 28 agosto 1931, n. 1227). 
 
  Lo statuto determina: 
  a) le  Facolta',  Scuole,  Corsi  e  Seminari  di  cui  si  compone
l'Universita' o Istituto superiore libero; 
  b) le materie d'insegnamento, il loro ordine, il modo come  debbono
essere impartite, il  numero  minimo  delle  materie  prescritto  pel
conseguimento  della  laurea  o  diploma  e  le  norme  relative   al
riconoscimento del valore legale dei corsi liberi, ai sensi dell'art.
117, comma ultimo; 
  c) le norme relative alla nomina dei rettori e direttori  e  quelle
relative   alla   composizione   e    rinnovazione    dei    Consigli
d'amministrazione; le norme transitorie  secondo  le  quali,  per  il
primo funzionamento delle Universita' o Istituti,  e'  costituito  il
Consiglio d'amministrazione e sono nominati i rettori, i direttori  e
i presidi. In seno al Consiglio possono essere rappresentati gli Enti
e i privati che contribuiscono  al  mantenimento  dell'Universita'  o
Istituto; in ogni caso ne fa parte  un  rappresentante  del  Governo,
scelto dal Ministro per l'educazione nazionale; 
  d) il ruolo organico dei posti di professore per ciascuna  Facolta'
e Scuola;  il  numero  dei  posti  deve  essere  tale  da  assicurare
l'efficace funzionamento della Facolta' e Scuola; 
  e) il trattamento economico  e  di  quiescenza  dei  professori  di
ruolo,  e  del  personale  qualunque  categoria  in  servizio  presso
l'Universita' o Istituto. Il trattamento economico dei professori  di
ruolo non puo', comunque, essere inferiore a quello  stabilito  nella
tabella E; 
  f) lo stato  giuridico  di  qualunque  categoria  di  personale  in
servizio presso l'Universita' o Istituto,  esclusi  i  professori  di
ruolo; 
  g) l'ammontare delle tasse e sopratasse scolastiche, che  non  puo'
comunque, essere inferiore a quello stabilito  nella  tabella  H;  le
sopratasse debbono essere devolute ai fini di cui  al  comma  secondo
dell'art. 152 e con le modalita' ivi indicate; 
  h) il numero e le modalita' degli esami di profitto, e le modalita'
dell'esame di laurea o diploma; 
  i) le lauree e i diplomi conferiti da ciascuna Facolta' o Scuola. 
  Lo statuto deve inoltre contenere qualsiasi  altra  norma  relativa
all'ordinamento e funzionamento dell'Universita' o Istituto.