(Testo unico-art. 203)
                              Art. 203. 
 
(Art. 109, R. decreto 30 settembre 1923, n. 2102 - Articoli 6,  comma
 ultimo, e 70, comma 1°, R. decreto-legge 28 agosto 1031, n. 1227). 
 
  I bilanci preventivi e i rendiconti consuntivi delle Universita'  e
degli Istituti superiori liberi sono comunicati, per  conoscenza,  al
Ministero  dell'educazione  nazionale.  Alle  Universita',   e   agli
Istituti superiori liberi non  si  applicano  le  disposizioni  degli
articoli 56 e 59, comma secondo, del presente T. U.