(Testo unico-art. 204)
                              Art. 204. 
 
(Art. 100, comma 2°, R. decreto 30 settembre 1923, n. 2102 - Art.  8,
R. decreto-legge 4 settembre 1925, n. 1604 - Art. 70,  comma  1°,  R.
               decreto-legge 28 agosto 1931, n. 1227). 
 
  Le spese del personale di ogni categoria sono a carico del bilancio
dell'Universita' o Istituto. 
  Per cio' che concerne le spese per le Commissioni  giudicatrici  di
cui agli articoli 74 e 78, si  applicano  le  disposizioni  contenute
negli articoli stessi relative alle Universita'  e  Istituti  di  cui
alla tabella B.