Art. 204. (Art. 100, comma 2°, R. decreto 30 settembre 1923, n. 2102 - Art. 8, R. decreto-legge 4 settembre 1925, n. 1604 - Art. 70, comma 1°, R. decreto-legge 28 agosto 1931, n. 1227). Le spese del personale di ogni categoria sono a carico del bilancio dell'Universita' o Istituto. Per cio' che concerne le spese per le Commissioni giudicatrici di cui agli articoli 74 e 78, si applicano le disposizioni contenute negli articoli stessi relative alle Universita' e Istituti di cui alla tabella B.