(Testo unico-art. 205)
                              Art. 205. 
 
(Articoli 18 e 70, comma 1°, R.  decreto-legge  25  agosto  1931,  n.
                               1227). 
 
  Ai professori delle Universita' e degli Istituti  superiori  liberi
non si applicano le disposizioni di cui all'art. 83.