(Testo unico-art. 206)
                              Art. 206. 
 
(Art. 5, comma 4° R. decreto-legge 4 settembre 1925, n. 1604  -  Art.
      70, comma 1°, R. decreto-legge 28 agosto 1931, n. 1227). 
 
  Le  designazioni  delle  Facolta'  e  Scuole  delle  Universita'  e
Istituti superiori liberi per la nomina di uno dei candidati proposti
dalla Commissione esaminatrice, ai sensi dell'art 73, sono  trasmesse
al Ministro che,  constatata  la  regolarita'  della  procedura,  da'
all'Universita' o Istituto comunicazione della sua approvazione. 
  Alle Universita' e Istituti superiori  liberi  non  si  applica  la
disposizione di cui al secondo comma dell'art. 76.