Art. 207. (Art. 104, R. decreto 30 settembre 1923, n. 2102 - Art. 70, comma 1°, R. decreto-legge 28 agosto 1931, n. 1227). Ai posti vacanti di professore possono trasferirsi col loro consenso professori di ruolo appartenenti ad Universita' o ad Istituti di cui alle tabelle A e B o ad Universita' e Istituti superiori liberi. Il parere del Consiglio superiore, prescritto dagli articoli 93 e 94, e' provocato dal Ministro, su richiesta dell'Universita' o Istituto.