(Testo unico-art. 207)
                              Art. 207. 
 
(Art. 104, R. decreto 30 settembre 1923, n. 2102 - Art. 70, comma 1°,
             R. decreto-legge 28 agosto 1931, n. 1227). 
 
  Ai  posti  vacanti  di  professore  possono  trasferirsi  col  loro
consenso  professori  di  ruolo  appartenenti  ad  Universita'  o  ad
Istituti di cui alle tabelle A  e  B  o  ad  Universita'  e  Istituti
superiori liberi. 
  Il parere del Consiglio superiore, prescritto dagli articoli  93  e
94, e'  provocato  dal  Ministro,  su  richiesta  dell'Universita'  o
Istituto.