(Testo unico-art. 208)
                              Art. 208. 
 
(Art. 7, commi 2° a 4°, R. decreto-legge 25 settembre 1924, n. 1585). 
 
  Per provvedere, entro i limiti dei  rispettivi  ruoli  organici,  a
posti di professore presso Universita' o Istituti superiori liberi di
nuova creazione,  all'atto  del  loro  riconoscimento  giuridico,  il
Ministro puo' trasferirvi su  domanda,  e  previo  parere  favorevole
dell'Ente o degli Enti promotori delle Universita' o  degli  Istituti
stessi, professori di qualsiasi Universita' o Istituto superiore  per
l'insegnamento della materia di cui sono titolari o di altre materie. 
  Qualora rimangano disponibili altri posti si provvede con le  norme
stabilite per le Regie Universita' e i Regi  Istituti  superiori.  Le
attribuzioni  demandate  ai  Consigli  di  Facolta'  e  Scuola   sono
esercitate dall'Ente o dagli Enti predetti. 
  Le domande e le proposte di cui ai commi precedenti possono  essere
presentate non appena sia stato  rassegnato  al  Ministro  lo  schema
dello statuto.