(Testo unico-art. 209)
                              Art. 209. 
 
        (Art. 2, R. decreto-legge 19 dicembre 1926, n. 2321). 
 
  Il  Ministro  per  l'educazione  nazionale   puo'   chiedere   alle
Universita' e agli altri Istituti superiori liberi che siano messi  a
disposizione del Ministro per gli affari esteri, per gli scopi di cui
all'art. 96, professori delle Universita' e degli istituti stessi. 
  Quando  gli  Istituti  interessati  vi  acconsentano,  l'onere  del
pagamento delle supplenze ai professori  predetti  e'  a  carico  del
bilancio del Ministero dell'educazione nazionale.