Art. 210. (Art. 105, R. decreto 30 settembre 1923, n. 2102 - Art. 70, comma 1°, R. decreto-legge 28 agosto 1931, n. 1227). La censura ai professori di ruolo e' inflitta per iscritto dal rettore o direttore, udite le giustificazioni dell'interessato. La censura ai rettori o direttori e' inflitta esclusivamente dal Ministro. L'iniziativa dei procedimenti disciplinari di cui all'articolo 89 puo' essere presa anche dal Ministro; i conseguenti provvedimenti sono adottati con decreto Ministeriale. Le disposizioni del comma precedente valgono per i procedimenti disciplinari a carico di liberi docenti nei casi di cui all'art. 126, comma quarto.