(Testo unico-art. 210)
                              Art. 210. 
 
(Art. 105, R. decreto 30 settembre 1923, n. 2102 - Art. 70, comma 1°,
             R. decreto-legge 28 agosto 1931, n. 1227). 
 
  La censura ai professori di ruolo  e'  inflitta  per  iscritto  dal
rettore o direttore, udite le giustificazioni dell'interessato. 
  La censura ai rettori o direttori e'  inflitta  esclusivamente  dal
Ministro. 
  L'iniziativa dei procedimenti disciplinari di cui  all'articolo  89
puo' essere presa anche dal  Ministro;  i  conseguenti  provvedimenti
sono adottati con decreto Ministeriale. 
  Le disposizioni del comma precedente  valgono  per  i  procedimenti
disciplinari a carico di liberi docenti nei casi di cui all'art. 126,
comma quarto.